Dubbi si pongono in relazione al termine per impugnare le deliberazioni annullabili assunte dall'assemblea dell'associazione. L'art.
23 cod.civ. è infatti muto sul punto.
In giurisprudenza si è stabilito che la disposizione in oggetto non riguarda le deliberazioni che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali, siano affette da radicale
nullità o inesistenza, condizioni patologiche così gravi da poter essere denunziate in ogni tempo da qualsiasi interessato (Cass. Civ. Sez. I,
1408/93 )
nota1.
Secondo un orientamento nota2, il termine prescrizionale sarebbe da reputarsi quinquennale; in giurisprudenza si è invece ritenuta applicabile la regola ordinaria, in base alla quale il termine è decennale (Cass. Civ. Sez. III,
579/73 ).
In ogni caso il III comma dell'art.
24 cod.civ. ,
prevede un termine decadenziale di sei mesi ai fini dell'impugnativa delle deliberazioni con le quali sia stata decisa l'esclusione di un associato.
Note
nota1
Cfr., tra gli altri, da Loffredo, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Milano, 2001, p.72.
top1nota2
Si veda Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p. 282; Auricchio, Associazioni riconosciute, in Enc. dir., p.909.
top2Bibliografia
- AURICCHIO, Associazioni (in gen.), Enc. Dir., III, 1958
- FERRARA, Le persone giuridiche, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1958
- LOFFREDO, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Milano, 2001