CAPO V Dell'istituzione di erede e dei legati - SEZIONE I Disposizioni generali - (VIOLENZA, DOLO, ERRORE) 1. La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l' effetto di errore, di violenza o di dolo.
2. L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
3. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell' errore.