SOCI ACCOMANDATARI 1. L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
2. I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della societa' per azioni.
(art. così sostituito dall' art.2 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(Testo previgente:
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall' iscrizione dell' avvenuto deposito del bilancio a norma dell' articolo 2453, devono essere depositate presso un istituto di credito con l' indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.)