Codice Civile art. 1450


OFFERTA DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1450"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti