Cass. civile, sez. I del 2007 numero 10994 (14/05/2007)
In tema di separazione e divorzio, l'istituto dell'assegnazione della casa familiare è finalizzato esclusivamente alla tutela dell'interesse della prole a conservare l'ambiente domestico in cui è cresciuta. Ne deriva che l'assegnazione non può essere disposta allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, ma resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori al coniuge assegnatario o della convivenza dello stesso con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.