In tema di esercizio di impianti di trasmissioni radiotelevisive, lo speciale meccanismo autorizzatorio di cui agli artt. 4 del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10) e 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 non esclude che possa aversi, nello specifico settore, cessione dell'attività aziendale, non ogni cessione dell'apparato radiotelevisivo comportando, per ciò solo, una fusione per incorporazione, la quale postula in primo luogo l'estinzione dell'incorporato; ne consegue che, ove sia configurabile una cessione del solo ramo di azienda, trova applicazione, quanto alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai debiti del cedente, il regime sostanziale di cui all'art. 2560, II comma, cod. civ., il quale richiede, come elemento costitutivo, la risultanza di detti debiti dai libri contabili obbligatori, non surrogabile da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente.