L' art. 24 terzo comma Cod. civ., il quale, in tema di associazioni riconosciute, consente, da una parte, la possibilita di esclusione dell' associato, con delibera assembleare, per gravi motivi, e, d' altra parte, riconosce all' associato escluso il diritto di ricorrere all' autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della delibera medesima, attua un contemperamento fra contrapposti interessi, che si ricollega alle esigenze di ordine generale di tutelare i diritti del singolo nell' ambito dell' associazione, e, al contempo, il diritto dell' associazione a non rimanere esposta, oltre limiti ragionevoli, a possibilita di annullamento delle proprie delibere. Pertanto, tale norma, ed in particolare il termine semestrale di decadenza per l' azione giudiziaria contro l' esclusione dell' associato, deve ritenersi integralmente applicabile, nel pieno rispetto dei principi fissati dall' art. 2 della costituzione, sulla garanzia dei diritti dell' individuo come singolo e nelle formazioni sociali, anche nelle associazioni non riconosciute, salva diversa previsione convenzionale, in considerazione della affinita fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione dell' indicato contrasto di interessi.