Le aree a parcheggio realizzate in eccedenza rispetto agli standard di cui alla legge 1989 n.122 sono liberamente alienabili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1664 del 3 febbraio 2012)
I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 2 della legge n. 122/1989 non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo.