Il contratto preliminare di compravendita è valido anche senza l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica. (Cass. Civ., Sez. II, n. 19219 del 21 settembre 2011)
La disposizione del comma II dell’art. 18 della l. n. 47/1985 - poi recepita nell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 -, che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando a essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che determinano l’effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare di compravendita.