Cass. Civ., sez. Unite, n.12793/2005. Destinazione a parcheggio di superficie maggiore di quella vincolata.
I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765) non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato; conseguentemente, l’originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo.