Cass. Civ., sez. II, n. 9466/2004. Divieto del patto commissorio in qualunque negozio,tipico e atipico.
Il divieto del patto commissorio, con la conseguente sanzione di nullità radicale, è stato ritenuto operante rispetto a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, allorché esso venga impiegato per conseguire il fine concreto, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nell' ipotesi di mancato adempimento di un'obbligazione assunta.