Cass. Civ., sez. II, n. 4264/2006. Irretroattività della norma che liberalizza la vendita dei parcheggi pertinenziali.
L'art. 12, IX comma,della l.246/2005, che all'art. 41-sexies della l.1150/1942 e successive modificazioni ha aggiunto il seguente comma "gli spazi per parcheggi realizzati in forza del I comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse" è una norma non interpretativa che deve intendersi destinata ad operare solo per il futuro, e cioè per le costruzioni non ancora realizzate oppure per quelle già realizzate ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliari.