Area destinata a parcheggi: il vincolo imposto dalla legge opera nei rapporti fra costruttore e pubblica amministrazione e non nei confronti dei privati. Libera cedibilità dei posti auto realizzati in eccedenza rispetto agli standards. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 943 del 16 gennaio 2013)
In materia condominiale, il costruttore è libero di vendere a terzi un'area destinata a parcheggi se nel palazzo ha lasciato ai condomini spazi sufficienti di posteggio in base ai parametri di legge. L'eventuale vincolo imposto dal provvedimento di concessione edilizia anche per lo spazio ceduto, infatti, concerne i rapporti tra il costruttore e la pubblica amministrazione ma non genere diritti nei confronti dei privati.